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Obblighi del committente in ambito sicurezza

  • 16 Gennaio 2016

Se devi svolgere un lavoro edile all’interno di una tua proprietà e devi assegnare una o più opere ad una o più imprese, stai per diventare il committente dei lavori in questione.

Come potrai immaginare, ne derivano ovviamente delle responsabilità, alcune ormai note ed altre che sicuramente non ti aspettavi. Prevenire è meglio che curare e proprio per questo è bene informarsi a dovere.

In questo articolo parliamo di obblighi del committente in ambito sicurezza.

Se non lo hai già fatto, ti consiglio di leggere innanzitutto questo articolo: Manutenzione ordinaria VS. Manutenzione straordinaria. Capire in quale categoria rientra il lavoro che devi svolgere ti sarà di aiuto anche in tema di sicurezza.

Premetto che la questione è molto complessa e articolata, per cui ciò che riporto di seguito è solamente una serie di estratti riguardanti le casistiche standard e più frequenti.

Partiamo con un principio generale, che viene applicato indipendentemente dalla tipologia di lavoro:

il committente deve sempre verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Questo accertamento deve avvenire ovviamente prima della firma del contratto di appalto, attraverso la verifica di una serie di documenti.

Ci sono poi alcuni obblighi che scattano in presenza di determinate situazioni:

– in caso di manutenzione straordinaria in ambito CILA, occorre nominare un progettista.

– in caso di manutenzione straordinaria in ambito SCIA, occorre nominare un progettista ed anche un direttore dei lavori.

– qualora si preveda la presenza (anche non contemporanea) di 2 o più imprese occorre nominare un Coordinatore per la Sicurezza.

Il coordinatore per la sicurezza deve essere in possesso di determinati requisiti (titolo di studio e specifica abilitazione) ed affiancherà il committente nella fase di progettazione. Tra i suoi compiti ci sono la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento o PSC, la redazione del Fascicolo Tecnico e la Direzione Lavori della Sicurezza.

Due precise responsabilità del committente che derivano dalla necessità di tale figura sono quelle di trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare la propria offerta per i lavori e di comunicarne il nominativo alle stesse, nonché a terzi (il nominativo deve essere trascritto sul cartello di cantiere).
Il committente deve poi vigilare sull’operato del coordinatore, esaminando la documentazione prodotta e verificandone la presenza in cantiere durante i lavori.

La buona notizia è che in questo marasma di adempimenti, il committente può trasferire i propri obblighi totalmente o parzialmente ad un Responsabile dei Lavori in possesso di adeguate competenze ed esperienze.
Tuttavia anche questa assegnazione rappresenta un passaggio molto delicato, occorre individuare e trasferire doveri e responsabilità in maniera molto accurata in quanto l’art. 93 comma 1 del D.LGS. 81/2008 e S.M.I. dice che: “…il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori…”.

Come detto sopra, con questo articolo voglio solamente metterti la cosiddetta “pulce nell’orecchio”, farti capire che affidare un lavoro edile è una cosa da prendere seriamente. Per doveri di spazio (la normativa a cui fare riferimento in materia di lavori edili e sicurezza è il D. LGS. 81/2008, un bel mattone di oltre 700 pagine!) non mi dilungo oltre, ma se vuoi cominciare ad approfondire l’argomento ti consiglio di dare un’occhiata a questa guida.

Buon lavoro!

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